Dal primo gennaio 2014 entrano in vigore le nuove norme dell’art.10 del D.Lgs. 23/2011 c.d. Decreto del federalismo fiscale in tema di imposte sul trasferimento degli immobili. Si tratta di una vera e propria rivoluzione delle imposte sui trasferimenti di diritti reali sugli immobili. Vediamo in dettaglio tutte le modifiche che andranno in vigore dal 2014.
I requisiti prima casa sono i seguenti:
• non essere titolare esclusivo (proprietario al 100%) o in comunione con il coniuge (la comproprietà con un soggetto diverso dal coniuge non è ostativa) di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un'altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sorge l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;
• non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa.
• di impegnarsi a stabilire la residenza, entro 18 mesi dall'acquisto, nel territorio del Comune dove è situato l'immobile da acquistare, qualora già non vi si risieda.
E' senz’altro un aggravio delle imposte nel settore professionale agricolo, infatti aumentano significativamente le imposte di trasferimento degli immobili a favore dei soggetti (coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo professionale) che operano in agricoltura.
E’ ovvio che l’uso dei boschi debba avere dei vincoli; ma oggi i vincoli vengono applicati con un eccesso di zelo che è bene spiegato da due dichiarazioni di principio che qui si riportano. Non risulta che le associazioni e le federazioni degli agricoltori abbiano mai protestato per l’eccessivo peso dei vincoli. Tale peso è suggerito dalle motivazioni ecologistiche portate dall’opinione pubblica, ma soprattutto è consentito dalla attuale riduzione delle attività montane e rurali e, quindi, dal ritiro dell’interesse dei proprietari per i loro boschi. Se alla proprietà privata dei boschi si attribuisce ancora una funzione di produzione, di amministrazione e di presidio, sarà necessario un minimo d’incoraggiamento tornando a riconoscere il diritto al godimento del reddito e la libertà di scegliere l’ordinamento colturale preferito.