Una nuova tessera è stata recentemente inserita dal legislatore italiano nel composito mosaico delle normative, disomogenee e diacronicamente stratificate, dedicate alla tutela e valorizzazione delle zone montane: si tratta della legge 12 settembre 2025, n. 131, che reca il titolo “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”.
Il provvedimento perimetra l’ambito di applicazione delle sue disposizioni al territorio dei Comuni montani, e rinvia per la definizione di questi ultimi ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, che dovrà però utilizzare come elementi di riferimento i parametri altimetrico e della pendenza.
In linea con i suoi precedenti, la legge si auto prospetta come strumento di attuazione dell’art. 44, secondo comma della Costituzione, norma che, come noto, sollecita il legislatore ad adottare provvedimenti a favore delle zone montane, ma, come sinteticamente evidenzierò, declina la sua finalità in una più moderna dimensione plurifunzionale.
Due sono infatti le linee di indirizzo lungo le quali il provvedimento proietta le sue misure. La prima è legata alla impellente necessità di superare la situazione di obiettivo svantaggio socio-economico delle zone montane attraverso una gamma di misure mirate a favorire il ripopolamento di tali aree e a garantire, al contempo, a coloro che vi risiedono, l’effettivo esercizio dei diritti civili e sociali e il pieno e agevole accesso ai servizi pubblici essenziali: in particolare nei settori della sanità (art.6), dell’istruzione (art. 7), della formazione superiore (art. 10), della promozione della natalità e di un sistema integrato di educazione e istruzione dei bambini fino a trentasei mesi di età ( art. 8); dell’accesso alla tutela giurisdizionale (art. 9) della cultura, della connessione e della mobilità (art.11), anche mediante strumenti e servizi di facilitazione e semplificazione per favorire l’accessibilità agli stessi per le persone con disabilità. In quest’ottica la legge la legge prevede la redazione ad opera del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, secondo la procedura prevista dall’art. 3, secondo comma, e rispettando le indicazioni relative al coordinamento con altri documenti strategici già esistenti, della Strategia per la montagna italiana, la cui attuazione è soggetta a monitoraggio annuale ai sensi dell’art.5: ad essa viene affidata la delineazione per linee strategiche delle priorità e delle direttive che devono guidare le politiche per i territori montani, supportate finanziariamente, entro i limiti previsti dall’art.4, dal Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, a suo tempo istituito dalla legge 30 Dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 593.
La seconda linea di indirizzo seguita dalla legge 131/2025 estende lo sguardo alla tutela del territorio montano sotto il profilo della tutela e valorizzazione della multiforme gamma di funzioni dallo stesso espletate o espletande, in chiave di conservazione, tutela e valorizzazione della biodiversità, prevenzione e la mitigazione del dissesto idrogeologico, tutela del paesaggio nonché sviluppo dell’attività agricola e zootecnica e delle produzioni agroalimentari e forestali sostenibili di qualità, tradizionali e innovative. In questa direzione il provvedimento, all’art. 12, affida al Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che opererà seguendo le formalità procedimentali indicate dalla norma, la predisposizione, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, di Linee guida finalizzate all’individuazione, recupero, utilizzazione razionale e valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali montani, alla promozione della certificazione delle foreste e della loro conservazione nonché delle produzioni agroalimentari, dell’utilizzo energetico e termico del legno e dell’impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera f) del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al d.lgs 3 aprile 2018, n. 34.
Le novità introdotte dalla legge 218/2025 non finiscono qui ma si estendono ad un coacervo di disposizioni, di matrice diversa, che in alcuni casi rispondono alla necessità di colmare lacune aperte da normative precedenti: è questo il caso, ad esempio, delle norme contenute negli artt. 13, 14 e 15, ispirate alla tutela della biodiversità montana, in particolare quella faunistica; l’espresso riconoscimento e qualificazione giuridica dei rifugi di montagna ( art.21), dell’attività escursionistica (art. 22), e delle professioni della montagna (art.24) riconosciute queste ultime, quali presidi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane; la previsione dell’art. 30 inerente l’istituzione ad opera di un decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Registro nazionale dei terreni silenti, cioè di quei terreni definiti dal Testo Unico Forestale al suo art. 3, lettera h), come i terreni agricoli e forestali abbandonati ai sensi della lettera g) della stessa disposizione, per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili a seguito di apposita istruttoria.
Ma in questa dimensione si collocano anche l’art. 17 della legge che offre la tanto auspicata definizione di cantieri forestali temporanei; così come l’art. 18 che, accogliendo le osservazioni critiche da me a suo tempo a suo tempo manifestate in ordine alla confusione terminologica legata all’uso nel Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, del termine bosco vetusto anche con riferimento ai boschi monumentali, adotta la terminologia “boschi monumentali” e detta la relativa disciplina attraverso una serie di modifiche apportate all’art. 7 della legge 14 Gennaio 2013, n.10. In questa direzione si colloca anche.
Il provvedimento contiene infine una serie di misure di carattere fiscale e creditizio mirate ad incentivare gli investimenti e le attività diversificate degli agricoltori e dei selvicoltori di montagna (art. 19), le imprese montane esercitate dai giovani (art.25); la istituzione attraverso un decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di un Tavolo tecnico per l’individuazione di misure volte ad agevolare la compravendita di terreni agricoli e gli atti di ricomposizione fondiaria; e, ancora, strumenti finalizzati a ripopolare le zone montane, come le agevolazioni per l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni principali in montagna ( art. 27) e gli incentivi per la natalità nei comuni montani (art. 29).
Difficile al momento sbilanciarsi in una previsione dell’impatto che avrà questo nuovo provvedimento sul superamento delle criticità che connotano a tutto tondo le aree montane, anche perché molto dipenderà da come le sue previsioni verranno attuate nelle Strategie, Linee guida, decreti attuativi ai quali lo stesso affida la concreta modulazione delle sue previsioni. Sarà interessante per il giurista seguirne gli sviluppi, anche alla luce della considerazione che in precedenza le normative sulle aree montane si sono rivelate laboratori per il conio di soluzioni innovative destinate poi ad ampliare il proprio raggio di operatività oltre i confini originari.