In attuazione della Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 Riportare la natura nella nostra vita che prevedeva tra i suoi obiettivi chiave il ripristino di almeno 25.000 km di fiumi a scorrimento libero entro il 2030, il Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della Natura include nel ventaglio delle sue misure ripristinatorie differenziate in funzione delle singole tipologie di ecosistemi, un pacchetto di interventi mirati al ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali, alla cui disciplina dedica il suo articolo 9. La linea rossa della connettività ecologica che permea di sé trasversalmente le diverse sfaccettature del ripristino degli ecosistemi introdotto dal Regolamento, tocca gli ecosistemi fluviali in funzione del riconoscimento del valore ecologico che gli stessi presentano qualora possano scorrere liberi da ostacoli, come habitat di pesci ed altri organismi acquatici, attualmente posto a rischio a causa della presenza barriere artificiali alla connettività delle acque superficiali, quali dighe, sbarramenti e rampe.
Il Regolamento affida dunque agli Stati membri una serie di compiti: garantire una maggiore continuità delle reti fluviali attraverso la localizzazione sull’intero territorio dell’Unione di tutte le barriere artificiali presenti sui propri corpi idrici superficiali, la redazione del relativo inventario, l’individuazione e conseguente rimozione, entro step temporali predeterminati, operata attraverso un bilanciamento di interessi pubblici e privati, di quelle da eliminare sulla base delle funzioni socio-economiche che le stesse rivestono, a partire dalle più obsolete o non più necessarie per la produzione di energia rinnovabile, la navigazione interna, l’approvvigionamento idrico, la protezione dalle inondazioni o altri usi. Nell’ottica di un approccio integrato al ripristino fluviale, gli Stati sono inoltre chiamati ad accompagnare l’eliminazione delle barriere artificiali nei fiumi con interventi complementari volti a ripristinare le funzioni naturali delle relative pianure alluvionali, e, infine, a garantire con misure ad hoc il mantenimento nel tempo della connettività naturale dei fiumi e le funzioni naturali delle relative pianure alluvionali ripristinate.
Se gli obiettivi di fondo di carattere sia ambientale sia idraulico sottesi a tali misure sono condivisibili, il giurista evidenzia però una serie di conseguenze che dalle stesse possono derivare sui soggetti privati titolari di diritti di proprietà e/o di concessione sui terreni destinati a consentire il libero scorrimento, e auspica che i redattori del Piano nazionale di ripristino ne assumano consapevolezza e plasmino la bozza di piano tenendo conto di tali osservazioni.
L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
L’eliminazione delle barriere, nella accezione sopra ricordata che si riferisce a tutti i tipi di ostacolo che sia necessario eliminare, potrà provocare e anzi provocherà l’erosione di porzioni di terreno contigue e il mutamento dell’alveo. Tali eventi provocati dalla realizzazione dei piani di intervento rappresenteranno un danno per i proprietari, concessionari e conduttori interessati.
Si sottolinea l’importanza di dettare criteri tecnicamente verificabili per stabilire la necessità degli interventi causativi di danni alle proprietà circostanti inclusi i conduttori e l’assenza di rischi idrogeologici-ambientali.
IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Pur prevedendo l’obbligo di consultazione con tutti gli interessati al Piano di ripristino e il diritto alla tutela giurisdizionale, il quadro delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del Piano e degli eventuali ristori conseguenti non risulta ancora compiutamente definito. L’art. 6 del d.lgs. 8 aprile 2026, n. 80 prevede, infatti, “l’invarianza finanziaria”.
IL REGIME GIURIDICO
Da valutare attentamente gli effetti del Piano e della libera divagazione del fiume sul regime giuridico degli ambiti fluviali così come modellato dalla legge n. 37 del 5 gennaio 1994 che ha sostanzialmente modificato il precedente sistema (artt. dal 941 al 947 del c.c.) che assicurava ai proprietari rivieraschi la possibilità di recuperare il terreno perduto.
La legge n. 37 (c.d. Cutrera) ha fortemente ridotto le possibilità di recupero dei terreni, mentre l’istituto dell’alluvione naturale resta disciplinato dall’art. 941 c.c. e risulta inapplicabile, ai sensi del secondo comma dell’art. 947, solo agli incrementi derivanti dal regolamento del corso dei fiumi, da bonifiche o da altri fatti artificiali. Si potrà quindi verificare, in un lasso di tempo più o meno lungo, una progressiva estensione del demanio idrico e la conseguente riduzione delle proprietà private. In sostanza, un effetto ablatorio dovuto al “combinato disposto” di libera divagazione e legge Cutrera.
IL MANTENIMENTO DEI PROPRIETARI PRIVATI
Da considerare anche, pur applicando il principio della naturale divagazione del fiume, se sia necessario sacrificare (con i conseguenti obblighi di risarcimento) la proprietà privata nelle aree interessate e farle pervenire integralmente al demanio pubblico. In proposito, potrebbero prevedersi adeguamenti legislativi e modalità tecnico-amministrative per delimitare le zone in cui la proprietà privata può essere mantenuta.
Per delimitare l’alveo si faceva ricorso al concetto di livello della piena ordinaria considerando alveo del fiume e quindi demanio i terreni soggetti alle piene ordinarie (tali sono considerate quelle che avvengono nel 75% delle osservazioni idrogeologiche disponibili).
LA COLLABORAZIONE PUBBLICO-PRIVATO
Gli interessi pubblici si concentrano su due aspetti: quello idraulico e quello naturalistico ambientale.
In ambito fluviale i due interessi vanno coordinati in modo da promuovere un equilibrio che tuteli la natura senza impedire le attività antropiche compatibili e la sicurezza idraulica. Rispetto a tali obiettivi il regime proprietario dei terreni su cui devono realizzarsi è tendenzialmente neutrale. L’alveo vivo data la prevalenza dell’acqua (bene pubblico) non può che essere demaniale. Così pure al demanio vanno acquisiti i terreni su cui debbano realizzarsi opere idrauliche e canalizzazioni. Non necessariamente demaniali, anzi, devono essere i terreni da destinare a attività antropiche compatibili, alla forestazione, alla tutela delle zone umide al mantenimento e incremento delle formazioni arboree e arbustive, alla protezione di flora e fauna. L’esperienza sta a dimostrare che laddove vi sia incertezza sulla proprietà privata o demaniale ovvero una proprietà demaniale non organizzata si verificano evenienze negative quali la proliferazione di specie invasive; accatastamenti di materiali trasportati dal fiume (rifiuti, rami, tronchi, oggetti di ogni tipo); dissesti idrogeologici. Si può spesso definire tali porzioni di terreno come “abbandonate”.
La gestione delle aree fluviali compatibili con gli obiettivi naturalistici e idraulici postula invece l’attivazione delle risorse presenti e in primis dei proprietari frontisti che devono essere coinvolti per realizzare la più opportuna gestione ambientale e collaborare alla manutenzione idraulica. Magari attraverso l’adozione, che potrebbe essere istituzionalizzata nel Piano, dei c.d. “contratti di fiume” e in applicazione del criterio di “sussidiarietà”.
Lo stesso regolamento sul ripristino della natura domanda agli Stati membri di mettere in atto le necessarie misure di coinvolgimento (Considerando n. 83) anche nei confronti delle Associazioni di proprietari terrieri, agricoltori, selvicoltori, pescatori ed altri.