Ferrucci: L’ambizioso programma mirato al ripristino della natura forgiato dall’Unione Europea con il Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento Europeo e del Consiglio, comprende nel suo ampio raggio di azione il ripristino degli ecosistemi urbani, in coerenza con più recenti approdi della politica climatico-ambientale internazionale e dell’Unione Europea, e in particolare con il Quadro Globale per la Biodiversità di Kunming-Montréal (GBF), adottato nel dicembre 2022 dalla COP15 della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), e con la Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030, del 20 maggio 2020, dei quali formalmente si presenta come strumento di attuazione.
Nei suoi considerando il Regolamento adduce un ventaglio di motivazioni che stanno alla base di questa scelta: la constatazione della diffusione territoriale di tali ecosistemi che rappresentano circa il 22% della superficie unionale; il ruolo che gli stessi rivestono come habitat importanti per la biodiversità, in particolare per le piante, gli uccelli e gli insetti, compresi gli impollinatori, e come erogatori di altri servizi ecosistemici essenziali, tra i quali la riduzione e il contenimento del rischio di catastrofi naturali, ad esempio le inondazioni, il raffrescamento, le attività ricreative, la depurazione dell’acqua e dell’aria, nonché la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici; l’effetto positivo del loro potenziamento sulla realizzazione degli obiettivi di ripristino degli altri ecosistemi destinatari, nel Regolamento, di specifiche misure ripristinatorie, in sinergia con queste ultime.
È molto interessante l’approccio innovativo adottato dal Regolamento per tutelare degli ecosistemi urbani, fondato su indicatori oggettivi e su un monitoraggio reiterato nel tempo, e tu, Ilaria, per la profonda e preziosa conoscenza che hai acquisito sui temi della cartografia e dei sistemi informativi territoriali, nel tuo brillante percorso di ricerca e nella tua esperienza professionale, sei l’interlocutrice ideale per riflette insieme a me su questo particolare profilo metodologico: misurare la natura richiede una preventiva risposta a due domande fondamentali, che cosa si misura e dove lo si misura.
Tabarrani: Il Regolamento prevede che, nell'ambito della predisposizione del Piano Nazionale di Ripristino della Natura, per gli ecosistemi urbani venga individuata e delimitata cartograficamente la Zona di Ecosistema Urbano (ZEU), cioè l'area sulla quale saranno misurati gli indicatori per monitorare nel tempo il conseguimento degli obiettivi di ripristino.
A tal fine il Regolamento richiama il metodo Degree of Urbanisation (DEGURBA), sviluppato da Eurostat in collaborazione con l'OCSE, che classifica il territorio europeo lungo un continuum urbano-rurale utilizzando una griglia di celle di 1 km².
L'articolo 14 del Regolamento prevede due possibili modalità di delimitazione della Zona di Ecosistema Urbano. La prima consiste nell'utilizzare direttamente la griglia DEGURBA, includendo almeno i centri urbani e gli agglomerati urbani individuati con tale metodologia. La seconda consente invece di assumere come Zona di Ecosistema Urbano l'intera Unità Amministrativa Locale (LAU), che in Italia coincide con il limite amministrativo del territorio comunale.
Si tratta di una scelta tutt'altro che marginale, poiché la delimitazione della Zona di Ecosistema Urbano condiziona direttamente i risultati del monitoraggio: ambiti territoriali diversi possono infatti restituire valori differenti degli indicatori e, di conseguenza, una diversa rappresentazione dello stato degli ecosistemi urbani e della loro evoluzione nel tempo.
Nella bozza del Piano Nazionale di Ripristino della Natura è stata adottata la seconda opzione, assumendo l'intero territorio comunale come Zona di Ecosistema Urbano. Si tratta di una scelta discutibile, poiché può ricomprendere vaste superfici rurali, montane o forestali che non presentano le caratteristiche funzionali proprie degli ecosistemi urbani.
Inoltre, molte Regioni dispongono già di definizioni normative e strumenti di pianificazione che disciplinano l’area urbana. In Toscana, ad esempio, la legge regionale n. 65/2014 individua il perimetro del territorio urbanizzato, che potrebbe costituire un utile riferimento per delimitare gli ecosistemi urbani in modo maggiormente aderente alla realtà insediativa rispetto al limite amministrativo comunale.
Ferrucci: Una volta definito questo perimetro, quali sono gli elementi da misurare e, una volta che le misure di ripristino sono state applicate, monitorare?
Tabarrani: Il Regolamento individua due indicatori comuni per tutti gli Stati membri, attraverso i quali misurare lo stato degli ecosistemi urbani e monitorarne l'evoluzione nel tempo.
Il primo è rappresentato dagli Spazi Verdi Urbani (Urban Green Space - UGS), definiti come la superficie complessiva occupata da alberi, boscaglie, arbusti, vegetazione erbacea permanente, licheni, muschi, stagni e corsi d’acqua. Per la loro determinazione il Regolamento individua come riferimento il prodotto Copernicus CLCplus Backbone ovvero una classificazione della copertura del suolo.
Il secondo è la Copertura della Volta Arborea (Tree Canopy Cover - TCC), misurata attraverso il prodotto Copernicus Tree Cover Density (TCD), che rappresenta la percentuale di copertura delle chiome arboree.
Si tratta di due indicatori complementari: il primo misura l'estensione complessiva del verde, mentre il secondo consente di valutare la presenza e la distribuzione della componente arborea, particolarmente rilevante per i servizi ecosistemici legati al raffrescamento urbano, alla regolazione del microclima, alla qualità dell'aria e al benessere della popolazione.
Per garantire uniformità e confrontabilità tra tutti gli Stati membri, il Regolamento individua nei prodotti del programma europeo Copernicus, sopra richiamati, la base informativa comune di riferimento. Al tempo stesso riconosce agli Stati membri la possibilità di integrare tali informazioni con dati nazionali supplementari, qualora disponibili, purché metodologicamente coerenti e idonei a migliorare la rappresentazione degli ecosistemi urbani.
L'aspetto interessante è che il Regolamento non prescrive come realizzare gli interventi di ripristino, ma definisce indicatori oggettivi attraverso i quali misurarne nel tempo l'efficacia. La qualità e l'affidabilità della base cartografica assumono quindi un ruolo determinante, poiché da esse dipende la corretta valutazione del raggiungimento degli obiettivi previsti.
Ferrucci: I dati Copernicus sono realmente efficaci per effettuare la misurazione e il monitoraggio della natura?
Tabarrani: I dati Copernicus rappresentano una straordinaria infrastruttura conoscitiva europea, costruita con metodologie omogenee e confrontabili tra tutti gli Stati membri. Proprio per questa ragione costituiscono un eccellente punto di partenza per il monitoraggio previsto dal Regolamento.
Ciò non significa però che possano essere automaticamente utilizzati, in ogni contesto, come riferimento esclusivo per analisi e decisioni a scala locale.
I prodotti Copernicus richiamati dal Regolamento derivano infatti da elaborazioni basate prevalentemente su immagini satellitari Sentinel-2, con una risoluzione spaziale di 10 metri (paragonabile ad una scala 1:25.000-1:50.000), e sono stati progettati per garantire una lettura omogenea dell'intero territorio europeo. A livello locale, invece, molte amministrazioni dispongono di basi informative territoriali realizzate con rilievi aerofotogrammetrici, immagini ad altissima risoluzione e cartografie di dettaglio (in scala 1:2.000-1:10.000) che consentono di rappresentare con maggiore accuratezza elementi quali piccoli spazi verdi, filari alberati, alberature stradali o aree urbane fortemente frammentate.
Per questo motivo non si tratta di scegliere tra dati europei e dati locali, ma di valorizzarne la complementarità. Lo stesso Regolamento prevede infatti che i dati Copernicus possano essere integrati con dati supplementari forniti dagli Stati membri.
La soluzione più efficace consiste quindi nell'assumere i dati Copernicus come base comune di riferimento, affiancandoli a procedure condivise di verifica, validazione e aggiornamento che consentano di impiegare anche il patrimonio informativo prodotto a livello nazionale, regionale e locale. Solo in questo modo il monitoraggio potrà essere al tempo stesso confrontabile a scala europea e sufficientemente accurato per supportare a scala locale le decisioni sul territorio.