Il legislatore nazionale verso l’implementazione di un sistema agroalimentare basato sulla “filiera corta”

I recenti interventi del legislatore tra piccole produzioni locali e chilometro zero

di Nicola Lucifero
  • 07 September 2022

Negli ultimi mesi il legislatore nazionale ha emanato due diverse leggi con l’intento di arricchire la disciplina normativa in tema di “filiera corta”, agevolando e valorizzando, da un lato, l’acquisto dei prodotti agroalimentari locali e, dall’altro, i prodotti “a chilometro zero”.
Dapprima, in data 22 aprile 2022, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (G.U. Serie Generale n. 94 del 22.4.2022)  la nuova legge n. 30 del 1 aprile 2022, recante “Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale” ( “P.P.L.”) composta da quattordici articoli, volta a promuovere e valorizzare la produzione, la trasformazione e la vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale “ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta”, fatte salve le disposizioni già vigenti in materia di vendita diretta al dettaglio da parte degli imprenditori agricoli.
Con la dizione PPL, in particolare, si definiscono “i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in limitate quantità in termini assoluti, al consumo immediato e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini”.
Le PPL, per essere definite tali, devono rispettare un insieme di principi cardine, dettagliatamente individuati all’art. 1. In particolare:
    a) il principio della salubrità, in quanto tali produzioni devono attenersi ai requisiti di sicurezza igienico-sanitaria per l’alimento prodotto. In quest’ottica, è interessante rilevare che, ai sensi dell’art. 1, co. 3 della medesima normativa, i prodotti ottenuti da carni di animali provenienti da aziende agricole devono derivare da animali regolarmente macellati in un macello registrato o riconosciuto che abbia la propria sede nell’ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.
    b) il principio della localizzazione, secondo cui è possibile commercializzare, in ambito locale, i prodotti che derivano esclusivamente dalla propria produzione primaria;
    c) il principio della limitatezza, secondo cui è possibile produrre e commercializzare esclusivamente ridotte quantità di alimenti in termini assoluti;
    d) il principio della specificità, che consente di produrre e commercializzare esclusivamente le tipologie di prodotti individuate per mezzo del decreto MIPAAF, rientranti nel c.d. “paniere PPL”.
La legge in esame, infatti, delega al MiPAAF – di concerto con il Ministero della Salute, dopo avere raccolto il parere della Conferenza Stato-Regioni – il compito di adottare, nei tre mesi dall’entrata in vigore della legge 30/2022 (e, dunque, entro fine luglio 2022), un regolamento contenente i criteri e le linee guida sulla base dei quali dovranno essere definiti:
    a) il “paniere PPL”, vale a dire l’elenco delle tipologie di prodotti agricoli e ittici, anche trasformati, con l’indicazione dei relativi limitati quantitativi in termini assoluti, che rientrano nella disciplina dei prodotti PPL;
    b) le modalità per l’ammissione alle “procedure semplificate”’ per i prodotti PPL;
    c) le misure da applicare e i controlli-igienico sanitari da effettuare sui prodotti PPL, nonché;
    d) le modalità di utilizzo dell’etichettatura e del logo PPL, così come individuati agli artt. 3 e 4 del medesimo testo normativo, e i relativi controlli.
La normativa trova applicazione generale nei confronti degli imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c., nonché, in favore degli imprenditori dei settori apistico, ittico ed alimentare e per coloro che svolgono attività di agriturismo, i quali possono avvalersi – nell’ambito della propria attività - dei prodotti “P.P.L.” realizzati anche di altre aziende agricole, purché queste abbiano la propria sede nell’ambito della stessa provincia ovvero delle province contermini.  
Per quanto concerne l’etichettatura, ferma restando l’applicazione delle disposizioni europee comuni previste dal Regolamento (UE) n. 1169/2011 (nonché, al livello nazionale, dal D.lgs. 231/2017), tali prodotti potranno indicare in etichetta, in maniera chiara e leggibile, la dicitura «PPL – piccole produzioni locali» seguita dal nome del comune o della provincia di produzione e dal numero della registrazione dell’attività, rilasciata dall’autorità sanitaria locale a seguito di un sopralluogo preventivo, che sarà realizzato secondo le modalità che saranno individuate nel dettaglio con decreto interministeriale. La dicitura citata, così come configurata, rientrerebbe pertanto tra le informazioni volontarie sugli alimenti previste dal regolamento europeo sull’etichettatura.
È, infine, previsto che, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, venga indetto da parte del MIPAAF un “concorso di idee” per la realizzazione del logo per i prodotti PPL, il quale dovrà essere esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o, comunque, all’interno dei locali (anche degli esercizi della grande distribuzione), nonché sulle piattaforme di e-commerce. È importante evidenziare che sono, in ogni caso, fatti salvi i regimi di tutela stabiliti a livello europeo, in ordine alle indicazioni geografiche (DOP, IGP, STG, nonché DOC, DOCG, IGT per i vini, i vini aromatizzati e prodotti vitivinicoli), prodotti biologici, prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati e bevande spiritose.
A poche settimane di distanza dalla normativa sopra esaminata ha fatto seguito -  sempre in un’ottica di implementazione del concetto di “filiera corta” nella disciplina nazionale - la Legge n. 61 del 17 maggio 2022, recante "Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta", composta da otto articoli e volta a valorizzare e a promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e alimentari "a chilometro zero" e di quelli provenienti, appunto, da "filiera corta", favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.
La legge in questione fornisce una definizione di “prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero” e i “prodotti agricoli e alimentari nazionali provenienti da filiera corta”. Quanto ai primi, si intendono i prodotti agricoli e alimentari provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita. Quanto ai secondi, si intendono i prodotti la cui filiera produttiva risulti caratterizzata dall’assenza di intermediari commerciali ovvero è composta da un solo intermediario tra il produttore, singolo o associato in diverse forme di aggregazione, e il consumatore finale. Il compito di adottare le iniziative per assicurare la valorizzazione e la promozione di tali prodotti viene affidato alle Regioni e agli Enti locali.
Analogamente a quanto previsto in tema di PPL, il Legislatore ha previsto l’istituzione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge n. 61/2022, del logo “chilometro zero» e del logo «filiera corta», le cui condizioni e modalità di attribuzione saranno stabilite e disciplinate da un apposito decreto interministeriale, analogamente a quanto visto supra in materia di logo PPL.
Sotto questo profilo è interessante evidenziare che tali loghi – diversamente da quelli per i prodotti PPL - non potranno essere apposti sulle confezioni e sugli imballaggi dei prodotti utilizzati per la vendita (cfr. art. 5 della L. 61/2022), ma saranno unicamente esposti nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione o di somministrazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o comunque posti in evidenza all'interno dei locali, anche della grande distribuzione e nelle piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti agricoli e alimentari.
Sebbene possa essere di interesse e di attualità l’intento del Legislatore nazionale di incentivare l’acquisto dei prodotti locali e “a filiera corta” da parte dei consumatori italiani, la concreta attuazione dell’esaminata normativa potrebbe trovare un ostacolo di natura procedurale al livello europeo. Infatti, secondo la Direttiva (UE) 2015/1535 - che ha trovato attuazione in Italia attraverso il D.lgs. 15 dicembre 2017, n. 223, mediante la pubblicazione nella G.U. n. 14 del 18 gennaio 2018 – per implementare a livello nazionale una normativa nel settore delle regolamentazioni tecniche è necessario avviare, in via preventiva, una procedura di informazione alla Commissione europea. La mancata notifica formale della normativa tecnica che si intende adottare, in conformità alla Direttiva citata, comporta - secondo l’orientamento maggioritario della Corte di Giustizia Europea - la disapplicazione delle disposizioni emanate.
Nel caso di specie non è stato possibile rinvenire alcuna procedura di notifica all’istituzione europea interessata, di talché, le normative citate - trattandosi di leggi contenenti specificazioni di natura tecnica (art. 1, co. 1, lett. b), sub c) – potrebbero rischiare di non trovare concreta attuazione.