Dichiarazione dell’UEAA sul Regolamento NGT

di Mario Pezzotti
  • 15 October 2025

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la versione italiana della dichiarazione dell’UEAA (Unione Europea delle Accademie di scienze applicate all’Agricoltura)  sul Regolamento NGT (New Genomic Techniques) e un documento di sintesi.
La dichiarazione è stata pubblicata sul sito web dell’UEAA.

Dichiarazione dell’UEAA sul Regolamento NGT
L’Unione Europea si trova di fronte a un momento decisivo per le proprie politiche agricole e dell’innovazione. Il Regolamento sulle NGT rappresenta un quadro equilibrato, fondato sulla scienza e sulla trasparenza, capace di sostenere la sostenibilità, la competitività e la sicurezza alimentare in tutti gli Stati membri. L’UEAA auspica che Parlamento, Consiglio e Commissione europei raggiungano un ampio e costruttivo consenso sulle poche questioni ancora aperte, così da consentire un voto finale positivo e una tempestiva attuazione del Regolamento. Il conseguimento di questo obiettivo confermerebbe la leadership dell’Europa nell’innovazione responsabile e la sua capacità di tradurre la scienza in benefici concreti per agricoltori, consumatori e ambiente.

Documento UEAA sulla Regolamentazione NGT (New Genomic Techniques)
Data: Ottobre 2025
Sintesi esecutiva
Con l’avvicinarsi della conclusione dei negoziati in trilogo sulla Regolamentazione delle Nuove Tecniche Genomiche (NGT), è fondamentale allineare le posizioni di Commissione, Parlamento e Consiglio. La normativa dovrà conciliare l’innovazione nel miglioramento genetico delle piante con la trasparenza, la fiducia dei consumatori e l’equità di accesso alla tecnologia, garantendo un quadro normativo basato sulla scienza e competitivo a livello globale per un’agricoltura europea sostenibile. Il presente documento evidenzia quattro aree prioritarie che richiedono convergenza: criteri di equivalenza genetica, tracciabilità ed etichettatura, coltivazione e coesistenza e accesso alla proprietà intellettuale. Vengono proposte soluzioni pragmatiche per salvaguardare la coerenza scientifica, la sostenibilità economica e la leadership globale dell’UE in materia di agricoltura sostenibile.

Messaggi chiave
- Mantenere un’interpretazione ampia del concetto di equivalenza genetica per la Categoria NGT1, in linea con l’Allegato III.
- Evitare un’eccessiva regolamentazione in materia di tracciabilità ed etichettatura che contraddica il principio di “equivalenza con le varietà convenzionali”.
- Garantire flessibilità, e non obbligatorietà, nelle misure di coesistenza tra Stati membri.
- Sostenere disposizioni realistiche e trasparenti sui brevetti, che tutelino l’accesso da parte di breeder e ricercatori.

1. Criteri di equivalenza genetica (Categoria NGT1)
La posizione del Parlamento in materia di sostenibilità e di “lista positiva” dei caratteri, se dichiarata prima del rilascio ambientale (Art. 6) e specificata al momento dell’immissione sul mercato (Art. 7), è accettabile purché la lista mantenga un’interpretazione ampia. Le modifiche del Consiglio sui criteri di equivalenza risultano coerenti con la proposta iniziale della Commissione, in particolare per l’inclusione del parametro della ploidia, scientificamente necessario. L’esclusione dell’intragenesi dalle tecniche ammissibili non è ideale, ma il suo impatto pratico appare limitato.
Raccomandazione: Mantenere un’interpretazione ampia dell’Allegato III; approvare l’inclusione della ploidia proposta dal Consiglio; riconsiderare l’esclusione totale dei caratteri di tolleranza agli erbicidi, sostituendola con specifiche misure di biosicurezza per prevenire la diffusione indesiderata.

2. Tracciabilità ed etichettatura
L’etichettatura del materiale riproduttivo è fattibile, ma rendere obbligatoria l’etichettatura di tutti i prodotti derivati da NGT1 (inclusi alimenti e mangimi) comporterebbe costi sproporzionati senza reali benefici aggiuntivi in termini di sicurezza o tracciabilità. Tale obbligo contrasterebbe inoltre con la definizione stessa di varietà NGT1 come equivalenti alle varietà convenzionali.
Raccomandazione: Limitare gli obblighi di etichettatura al solo materiale riproduttivo; fare affidamento sui meccanismi di tracciabilità già esistenti nelle filiere produttive per garantire la tutela del consumatore e la possibilità di richiamo dei prodotti.

3. Coltivazione e misure di coesistenza
La clausola di opt-out per la coltivazione di NGT2 proposta dal Consiglio può soddisfare gli Stati membri contrari agli OGM, ma rischia di riprodurre lo scenario degli OGM, con un’ampia non coltivazione nell’UE e conseguente aumento delle importazioni. Il Parlamento sostiene l’introduzione obbligatoria di misure di coesistenza, mentre il Consiglio lascia agli Stati membri la libertà di adottarle.
Raccomandazione: Preferire la possibilità, non l’obbligo, di misure di coesistenza, garantendo flessibilità agli Stati membri ma mantenendo tutele scientificamente fondate (es. distanze di isolamento per le colture biologiche).

4. Brevetti e accesso al materiale genetico
I brevetti sui sistemi CRISPR/Cas, vettori o geni sono già regolati dal diritto internazionale e restano validi indipendentemente da questa normativa. La proposta del Parlamento di escludere i brevetti dal riconoscimento delle NGT è tecnicamente inapplicabile, poiché tali tecniche si basano intrinsecamente su componenti brevettate. Allo stesso modo, una revisione della normativa brevettuale a livello solo europeo isolerebbe l’innovazione continentale. L’approccio del Consiglio, che punta su trasparenza, accessibilità ed equità tramite banche dati aperte e licenze eque,  risulta equilibrato e realizzabile. Tuttavia, occorre chiarire la tempistica dell’obbligo di dichiarazione.
Raccomandazione: Richiedere la dichiarazione dei brevetti pertinenti prima dell’immissione sul mercato (Art. 7), e non prima del rilascio ambientale (Art. 6), per evitare oneri eccessivi durante la fase di sperimentazione in campo. Includere inoltre una armonizzazione a livello UE delle esenzioni per la ricerca e il miglioramento genetico, al fine di garantire libero accesso all’innovazione e alla ricerca pubblica.