Dialoghi sul Verde: “La legge sul ripristino della natura, limiti e benefici”

Dialogo con Roberto Danovaro, Professore Ordinario di Ecologia e sostenibilità ambientale presso l’Università Politecnica delle Marche.

di Nicoletta Ferrucci e Roberto Danovaro
  • 28 January 2026

Ferrucci: Dalla fine del secolo scorso ad oggi si registra in tema di biodiversità un crescente attenzione della politica ambientale di matrice internazionale e, a cascata, unionale e nazionale, che ruota attorno ad una concezione antropocentrica del rapporto tra l’uomo e la natura: da un lato la maturata consapevolezza, sulle orme della scienza, del ruolo strategico che la biodiversità riveste per la nostra vita, attraverso un caleidoscopio di benefits che è in grado di fornirci; dall’altro la presa d’atto sempre più drammatica delle conseguenze perverse sull’ambiente e sulla vita umana legate alla costante, vertiginosa erosione e perdita delle sue componenti, potenziata dalle reciproche profonde interconnessioni con il climate change.  Ma gli obiettivi sottesi alla gamma di strumenti ciclicamente forgiati per arginare la crisi della biodiversità sono stati reiteratamente disattesi dai risultati deludenti della relativa implementazione. Ad oggi scorrono davanti agli occhi di chi legge la letteratura scientifica e i Report che accompagnano i monitoraggi, dati che continuano a riportare percentuali inquietanti di specie vegetali e animali in via di estinzione a livello globale; trasformazioni radicali di interi ecosistemi, costante perdita a ritmi incalzanti di habitat. Nel tuo prezioso volume dal titolo Restaurare la Natura, hai magistralmente disegnato questo scenario: potresti qui tracciarne le linee fondamentali, e individuare quali sono stati, a tuo parere, i limiti della politica ambientale antecedente alla Nature Restoration Law?

Danovaro: Negli ultimi decenni si è assistito a un aumento marcato dell’attenzione verso le tematiche ambientali e, in particolare, verso la crisi globale della biodiversità. Le basi concettuali di questa consapevolezza sono state definite in modo esplicito a partire dalla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, ma non derivano tanto da una visione puramente ecocentrica o antropocentrica del rapporto tra uomo e natura. Sono piuttosto il risultato di un progressivo accumulo di evidenze scientifiche che hanno documentato una profonda alterazione di habitat ed ecosistemi, accompagnata da una perdita significativa di biodiversità a scala globale. In questo contesto, l’istituzione dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) e, successivamente, dell’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), ha svolto un ruolo cruciale nel chiarire, da un lato, il contributo del cambiamento climatico nell’amplificare gli impatti diretti delle attività umane e, dall’altro, nel rendere evidente come la perdita di biodiversità non rappresenti soltanto una perdita di valore estetico, culturale o simbolico del rapporto con la natura; incide direttamente sulla capacità degli ecosistemi di fornire beni e servizi ecosistemici indispensabili al benessere umano, quali la produzione di ossigeno, la disponibilità di acqua pulita, la sicurezza alimentare e la regolazione dei processi biogeochimici. Tali servizi hanno inoltre una rilevanza economica sostanziale, poiché ecosistemi integri e funzionali risultano più produttivi, resilienti e capaci di generare valore nel lungo periodo rispetto a sistemi degradati. È ormai ampiamente dimostrato che la perdita di biodiversità comporta costi economici elevati e compromette la sostenibilità delle attività umane. La Nature Restoration Law nasce proprio dalla consapevolezza che, anche qualora la comunità internazionale riuscisse a raggiungere gli obiettivi fissati dagli accordi globali più recenti, come il Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, ovvero la protezione del 30% degli ambienti terrestri e marini entro il 2030, ciò non sarebbe comunque sufficiente a compensare il livello di degrado che interessa oggi una parte consistente degli ecosistemi utilizzati dall’uomo. Molti ecosistemi terrestri e marini risultano infatti già erosi o danneggiati fino a circa il 75% della loro estensione originaria. La sfida attuale, pertanto, non consiste esclusivamente nel proteggere ciò che è ancora relativamente integro, ma anche nel promuovere azioni concrete di restauro ecologico, volte a recuperare le funzionalità perse e a mitigare i danni prodotti dall’Uomo negli ultimi decenni.

Ferrucci: Il Regolamento 2024/1991, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024 sul ripristino della Natura entrato in vigore il 18 agosto 2024, segna indubbiamente un cambio di passo della politica unionale sulla biodiversità: la scelta dello strumento giuridico del Regolamento, immediatamente operativo all’interno degli ordinamenti degli Stati membri; l’adozione come baricentro attorno al quale si dipanano le sue disposizioni di uno specifico profilo dell’ampia nozione di natura, gli ecosistemi; l’univoca determinazione a focalizzare l’attenzione e far convergere le nuove misure attorno all’unico obiettivo del “ripristino” degli ecosistemi, come strumento da forgiare per arginare il declino quantitativo e qualitativo della biodiversità, abbandonando il mantra della sua generica mera protezione. Quali sono a tuo giudizio le prospettive aperte dal Regolamento: siamo in presenza di una salvifica ultima spiaggia di approdo della politica unionale sulla Natura o dell’ennesima sterile chimera?

Danovaro: La Nature Restoration Law è probabilmente uno dei provvedimenti più importanti che l’Europa abbia adottato negli ultimi decenni in materia ambientale. Non rappresenta però una panacea, né la soluzione di tutti i problemi: il percorso di attuazione sarà complesso, richiederà risorse, capacità amministrativa, consenso sociale e un monitoraggio rigoroso dei risultati. Eppure, il suo significato è dirompente perché introduce un vero cambio di prospettiva. In primo luogo, sancisce in modo esplicito che non basta più limitarsi a “ridurre il danno” o a proteggere ciò che resta: l’uomo riconosce di dovere assumersi la responsabilità di riparare almeno in parte i danni ecosistemici prodotti nel passato, spesso quando non si aveva piena consapevolezza delle conseguenze ecologiche e socioeconomiche delle attività umane. In secondo luogo, la legge impone una logica attiva, coinvolge in modo diretto istituzioni, imprese e privati nella costruzione di una nuova economia del ripristino che potrà generare occupazione, richiedere competenze specialistiche, stimolare innovazione e creare nuove filiere professionali. In questo senso, l’essere umano non viene più percepito soltanto come “fattore di pressione”, ma anche come agente del recupero. Storicamente, infatti, la conservazione è stata spesso interpretata come un tentativo di estromettere l’uomo dagli ambienti da proteggere, attraverso vincoli e divieti. Il restauro, invece, pur non sostituendo la protezione, introduce l’idea che la tutela della natura passi anche dalla capacità di rigenerare la biodiversità e gli habitat e di ricostruire funzionalità ecologiche, riportare processi degradati verso condizioni migliori.

Ferrucci: Dal Regolamento emerge un forte coinvolgimento attivo e responsabile degli Stati, sia pure guidato lungo i binari predefiniti dalle sue disposizioni e dagli atti delegati della Commissione Europea, che si dipana in una serie di obblighi, da adempiere entro stringenti step temporali, dal monitoraggio, quello preventivo e quello a posteriori, alla redazione del piano nazionale di ripristino: dal tuo punto di vista l’Italia è pronta a cogliere questa sfida?

Danovaro: Rispondere a questa domanda è difficile: esistono due prospettive diverse di questa sfida. Da un lato, la scienza del restauro ecologico è ormai matura: negli ambienti terrestri disponiamo di un bagaglio metodologico molto avanzato e, anche in ambito marino, abbiamo verificato risultati importanti e capacità di intervento. Dall’altro, permangono lacune informative non trascurabili: in molti casi non conosciamo ancora con sufficiente precisione l’estensione reale delle aree degradate, né abbiamo sempre dati solidi per stabilire quali habitat debbano essere restaurati con priorità rispetto ad altri. A questo si aggiunge un’ulteriore incertezza, forse la più delicata: le tempistiche necessarie per ottenere recuperi ecologici stabili e per verificare il raggiungimento degli obiettivi entro le scadenze previste. In altre parole, siamo certamente in grado di avviare il processo, ma ottenere risultati concreti su larga scala e rispettare pienamente i termini fissati non sarà semplice. Questo è ancora più evidente negli ecosistemi marini, dove le capacità di intervento su ampia scala spaziale sono limitate da problemi logistici e tecnici. Tuttavia, la traiettoria è chiara: siamo in una fase di avviamento e consolidamento, e sarà cruciale adattare progressivamente strumenti, risorse e, se necessario, anche le tempistiche, in funzione della capacità reale degli Stati membri di attuare la normativa. Va inoltre considerato che l’Europa non è omogenea: estensione territoriale, intensità e tipologia degli impatti, e composizione degli habitat variano molto da Paese a Paese. Di conseguenza, anche la risposta agli interventi di restauro sarà inevitabilmente differenziata, e richiederà approcci calibrati sul contesto ecologico e socioeconomico locale.