La lettura del ddl. 779/2026, condotta secondo il metodo che mi è proprio, scevro da ideologie preconcette e centrato su una rigorosa esegesi tecnico-giuridica delle norme, mi ha indotto a formulare una serie di considerazioni che qui di seguito esterno.
L’impressione immediata e generale che il ddl. caccia suscita è la constatazione di uno stupefacente perché inaspettato ritorno al passato, che inaugura una pericolosa china verso la negazione dei traguardi raggiunti a livello internazionale, unionale europeo e nazionale verso la protezione della natura.
A livello internazionale è talmente pressante l’esigenza di protezione della natura, indotta dai dati scientifici che evidenziano il consolidamento di un trend di perdita esponenziale di biodiversità animale oltre che vegetale, e le conseguenze negative che la stessa induce sui cambiamenti climatici e sulla salute umana, da indurre la conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Diversità Biologica a varare nel 2022 con il Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) politiche di “ripristino” della natura; da spingere l’Unione Europea ad abbandonare le forme di moral suasion delle strategie e lo strumento della direttiva, per adottare quello più incisivo del Regolamento, perché applicabile direttamente sul territorio degli Stati membri senza l’intermediazione della legge statale: in questa veste si presenta la Nature Restoration Law che impone agli Stati obblighi cogenti di ripristino degli ecosistemi, da adempiere entro step temporali prefissati, sotto il rigido controllo della Commissione Europea.
E, sul piano nazionale, il novellato art. 9 della Costituzione ha elevato la tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi a principio fondamentale del nostro ordinamento e affidato alla legge dello Stato la disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. La fauna selvatica, dunque, rientra sotto l’egida della tutela costituzionale, sia in quanto composta da animali, sia come componente della biodiversità.
Perché il ddl. 779/2026 rappresenta una anacronistica quanto preoccupante negazione di questi principi?
Il ddl. si prefigge di modificare una legge, la n. 157 dell’11 febbraio 1992, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, che aveva disegnato un equilibrato contemperamento di interessi confliggenti, gli uni inerenti la tutela della fauna selvatica per il suo valore ambientale, gli altri relativi alla caccia, riservando attenzione anche alla protezione degli agricoltori dai danni derivanti dalla fauna selvatica e dalla stessa attività venatoria. Da qui la costruzione di una impalcatura di strumenti: da una lato la pianificazione faunistico-venatoria, con la ripartizione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in tre tipologie di zone, delle quali fissava le percentuali di aree di protezione, dove la caccia era vietata, di aree destinate a caccia riservata a gestione privata, e di aree dove era consentita la gestione programmata della caccia; dall’altro un sistema di regole cui attenersi per cacciare legalmente, comprensive di una serie di divieti, tra i quali quello di caccia nelle aree protette, ribadito dalla legge quadro sulle aree protette, corredati da una serie di sanzioni penali ed amministrative.
È, a mio avviso, indubbio che le modifiche che il ddl. propone vadano nella direzione di una rottura di questo equilibrio, introducendo un chiaro spostamento dell’ago della bilancia a favore dell’attività venatoria e a detrimento della tutela del valore ambientale della fauna selvatica, peraltro riconosciuto a chiari termini e a più riprese da una serie di pronunce della stessa Corte costituzionale.
Prospetto, in ordine sparso, alcuni esempi, ma anche altri meriterebbero di essere ricordati, che possono consentire a chi legge di riflettere sulla fondatezza o meno delle mie riserve.
La legge quadro (art. 14, comma 5) limitava l’accesso dei cacciatori ad un ambito territoriale di caccia o ad un comprensorio alpino compreso nella regione di residenza, e condizionava l’accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, al consenso dei relativi organi direttivi, da concedere solo purché accertate modificazioni positive della popolazione faunistica.
Il ddl. sancisce il diritto per ogni cacciatore non solo di esercitare la caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli ambiti territoriali di caccia della regione di residenza venatoria, ma anche di usufruire di un pacchetto di trenta giornate per spostarsi su tutto il territorio nazionale al di fuori della regione di residenza venatoria per esercitare quel tipo di caccia.
La legge quadro contemplava un rigoroso elenco di specie cacciabili, con la determinazione dei relativi periodi di attività venatoria (art. 18); la delimitazione della tempistica della caccia ad un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, con possibilità di estendere ad un’ora dopo il tramonto la sola caccia di selezione agli ungulati (art. 18, comma 7); il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì e la limitazione del numero delle giornate di caccia settimanali a tre fra gli altri giorni.
Il ddl. aumenta il numero delle specie cacciabili; prolunga la giornata di caccia ad un’ora dopo il tramonto anche per la caccia da appostamento agli acquatici e ai turdidi; abolisce il silenzio venatorio e conseguentemente estende la scelta delle giornate di caccia settimanali a tre giorni tra tutti i sette giorni della settimana, prevedendo inoltre la possibilità di integrare le tre giornate con altre due giornate settimanali per la caccia alla selvaggina migratoria nei mesi di ottobre e novembre.
La legge quadro vietava ai soggetti ai quali sono attribuiti compiti di vigilanza venatoria (art.27), agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni e guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e ambientali, di esercitare la caccia nell’ambito del territorio in cui esercitano le loro funzioni.
Il ddl. vieta a tali soggetti l’esercizio venatorio esclusivamente durante l’esercizio delle loro funzioni.
All’art. 10, dedicato alla pianificazione faunistica venatoria, la legge quadro prevedeva la destinazione del territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione a protezione della fauna selvatica per una quota compresa tra il 20 e il 30 per cento, con conseguente divieto di abbattimento e cattura a fini venatori, accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione e la cura della prole in tali aree, comprendendo in dette percentuali i territori ove comunque sia vietata la caccia anche per effetto di altre leggi o disposizioni.
Il ddl. impone di comprendere nella quota suindicata destinata a zone di protezione, dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale anche “i territori sui quali siano stati già costituiti o siano costituiti (sic)” ai sensi della legge quadro sulle aree protette (l. 6 dicembre 1991, n. 394) parchi nazionali o regionali all’interno dei quali “operi” il divieto di caccia. Qui per inciso “dimenticando” che il divieto di caccia all’interno dei parchi nazionali, dei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali, non è una eventualità, ma è espressamente previsto dall’art. 21 della legge quadro, ed è ribadito a chiari termini dalla sopra citata legge quadro sulle aree protette, e che tale divieto è supportato dalla previsione di sanzioni penali a fronte della relativa violazione, che comprendono anche l’arresto fino a sei mesi (art. 30, comma 1, lett. d).
Il ddl. impone di comprendere nella quota suindicata destinata a zone di protezione, dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale, anche le oasi di protezione, i rifugi faunistici, le zone di ripopolamento e cattura, le fasce di rispetto ai fabbricati, i centri pubblici per la produzione della fauna selvatica, le fasce di rispetto alle vie di comunicazione, le zone di protezione lungo le principali rotte di migrazioni della fauna: tutte zone dove, ai sensi della legge quadro, vige il divieto di esercitare l’attività venatoria, supportato anche in questo caso da sanzioni.
Il ddl. prevede l’obbligo per le regioni di provvedere entro dodici mesi dall’entrata in vigore della disposizione a garantire il rispetto delle percentuali di territorio agro-silvo-pastorale da destinare a protezione della fauna selvatica riportandolo entro i previsti limiti del 20/30 per cento.
Questa scelta di comprendere nella percentuale delle zone di protezione le aree dove la caccia è vietata dalla legge quadro considerando la relativa estensione nel calcolo della percentuale complessiva del 20-30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale regionale comprime il potere del piano faunistico venatorio regionale di destinare a zona di protezione della fauna selvatica anche porzioni di territorio diverse da quelle dove vige in forza della legge quadro il divieto di caccia.
La legge quadro sulla caccia, all’art. 21, comma 1, lett.c), vieta l’esercizio venatorio nelle foreste demaniali.
Il ddl. legittima la caccia nei territori e nelle foreste del demanio statale, regionale e degli enti pubblici.
La legge quadro demandava ai piani faunistici venatori il compito di delimitare le zone e individuare i periodi per l’addestramento, l’allevamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l’abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili.
Il ddl. prevede che tali attività possano essere svolte senza alcun limite temporale sulla base del presupposto che le stesse non siano definibili come attività venatoria.
La legge quadro (art. 4, comma 4) aveva limitato la cattura e la cessione a fini di richiamo agli esemplari appartenenti sette specie di uccelli (allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella, colombaccio) con l’obbligo di inanellare e immediatamente liberare gli esemplari appartenenti ad altra specie eventualmente catturati. L’inanellamento era funzionale all’obbligo di comunicazione agli enti competenti dell’abbattimento, cattura e rinvenimento di uccelli inanellati (art. 4, comma 5).
Il dd. estende la cattura e la cessione a fini di richiamo a tutte le specie cacciabili di uccelli, oltre a sancire la legittimità dell’uso come richiami dell’anatra germanata, del piccione domestico e della civetta viva proveniente da allevamento.
La legge quadro aveva imposto l’obbligo dell’uso dell’anello inamovibile numerato per la detenzione dei richiami vivi, strumento incontrovertibile per l’individuazione certa di questi ultimi e scoraggiare sostituzioni o aggiunte di altri esemplari con possibilità di sostituzione del richiamo solo dietro presentazione all’ente competente del richiamo morto da sostituire (art. 5, commi 7 e 8).
Il ddl. elimina tale obbligo, che viene sostituito con il possesso di un documento di attestazione di provenienza rilasciato dalle province competenti.
La legge quadro vietava l’esercizio della caccia in forma vagante sui frutteti specializzati, considerati terreni in attualità di coltivazione (art. 15, comma 7).
Il ddl. limita l’operatività di tale divieto al periodo precedente la data del raccolto.
L’art. 16 della legge quadro aveva distinto le aziende faunistico venatorie dalle aziende agrituristiche venatorie in funzione dell’assenza nelle prime dei fini di lucro che connotavano viceversa le seconde.
Il ddl elimina tale distinzione e ammette invece l’istituzione di aziende faunistico-venatorie anche a scopo di lucro.
La legge quadro prevedeva con riferimento ad entrambe le tipologie di aziende l’obbligo di rispettare le tempistiche di caccia fissate dal calendario venatorio.
Il ddl, con riferimento alle aziende agri-turistiche-venatorie, legittima l’immissione e l’abbattimento di fauna selvatica di allevamento per tutto l’anno, quindi anche oltre i limiti temporali della stagione venatoria.
Desta infine perplessità la scelta operata dal ddl. di sottrarre alla vigilanza del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e sottoporre alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile, e coinvolto in maniera attiva sotto profili diversi, ma importanti, dalla legge n. 157 del 1992. Vigilanza, lo ricordo, significa anche impartire le direttive generali per il perseguimento dei compiti istituzionali.
È, in chiusura, a mio parere, veramente inaccettabile quanto incomprensibile la previsione dell’abbassamento da diciotto a sedici anni dell’età minima per l’esercizio dell’attività venatoria: in un’epoca, quale quella che stiamo vivendo, nella quale si registra un forte e diffuso disagio giovanile, fautore di episodi sempre più frequenti di violenza con uso di coltelli da parte di minorenni, direi che proprio non è il caso di legittimare la licenza di porto di fucile per uso di caccia a questi soggetti, tenuto conto anche del fatto che quella licenza ha validità sull’intero territorio nazionale.