La riforma del Catasto: i Terreni

di Luciano Boanini
  • 25 January 2012
Con la conversione in Legge del D.L. n. 201/2011 meglio noto come “decreto salva Italia” e con le prime circolari del 2012 dell’Agenzia del Territorio si comincia a delineare la riforma del sistema catastale.
In questo primo intervento parleremo delle modifiche che intervengono nel catasto terreni lasciando poi ad un secondo intervento le modifiche al catasto fabbricati.

Nel catasto terreni  a  meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non ci sarà più spazio per i fabbricati diversi dai seguenti:

1.    manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m2;
2.    serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
3.    vasche per l'acquacoltura concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 m3;o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
4.    manufatti isolati privi di copertura;
5.    tettoie, porcili, pollai, casotti,
6.    manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.

Quindi entro il 30.11.2012 si dovrà procedere all’inventariazione di tutti gli altri fabbricati rurali ancora iscritti nel catasto terreni.
Vengono meno quindi i principi per i quali un fabbricato rurale regolarmente censito in catasto terreni deve essere necessariamente oggetto di accatastamento solo:
•    nel caso di atto tra vivi o successorio che prevede cessioni di diritti reali;
•    nel caso di nuova costruzione rurale;
•    nel caso di trasformazione del fabbricato stesso a che ne preveda :
1) l’ampliamento di volume;
2) la riduzione di volume o il frazionamento;
3) il cambio di destinazione da rurale a rurale (esempio: magazzino rurale ad abitazione rurale);
4) il cambio di destinazione per deruralizzazione parziale o totale;
•    nel caso di perdita della ruralità .

Vengono meno anche i principi per i quali un fabbricato rurale se iscritto in catasto terreni è di per se esente dall’imposta comunale (IMU) che quindi si dovrà calcolare sulle rendite catastali presunte per i suddetti fabbricati salvo conguaglio dopo l’accampionamento. La Legge chiarisce anche che l’accatastamento dovrà essere fatto in base alle normali procedure DOCFA (DM 701/1994) ed in attesa della versione aggiornata della procedure si dovranno seguire le procedure alternative indicate dall’Agenzia del Terrotorio. Ovviamente i fabbricati rurali andranno nelle categorie D/10 se non abitativi e A/6-R se abitativi.