L’Agronomo già nel XVI secolo esercitava attività professionale insieme ad Ingegneri ed Architetti organizzati in Collegi come a Milano, dove è stato operativo dal 1563 al 1797 con il riconoscimento dei Governi Spagnoli e Austriaci ed oltre alla formazione aveva anche il compito di rilasciare le “patenti” per l’esercizio della professione. Il collegio svolgeva anche la funzione di magistratura nei campi tecnici di competenza emettendo sentenze sotto il nome di “Stilati”.
Nel 1797 la Repubblica Cisalpina sciolse le libere associazioni e le prerogative dei Collegi in materia di formazione e rilascio di dei diplomi passarono all’Università.
Nel 1912 fu presso l’Istituto superiore forestale nazionale a Vallombrosa iniziò il percorso per la formazione del laureato in Scienze Forestali.
Nella seconda metà del XIX secolo a seguito del Congresso Nazionale tecnico-agronomico, tenutosi a Roma il 30 gennaio 1877, in diverse Province italiane vennero istituiti i collegi degli Ingegneri Agronomi come a Roma, Arezzo ed in altre Province si costituirono associazioni di Laureati in Scienze Agrarie come a Pisa ed in altre sedi universitarie. Finalmente con il R.D.L. 30 novembre 1924 n. 2172 pubblicato sulla G.U. del 14 gennaio 1925, n. 10 venne istituito l’esame di abilitazione dando così certezza della qualità professionale degli esercenti la professione. Professione che fu regolamentata con R. D. 25 novembre 1929, n. 2248 (GU n.17 del 22-01-1930) “Regolamento per l'esercizio professionale dei dottori in scienze agrarie” entrato in vigore il 06/02/1930.
In particolare, l’art. 2 dice che “Presso ogni locale associazione sindacale dei dottori in scienze agrarie legalmente riconosciuta è costituito l'albo dei dottori in scienze agrarie esercenti la professione di agronomo. In detto albo sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite nel presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione dell'associazione medesima”.
Significative del tempo sono anche le competenze assegnate agli Agronomi con l’art. 16 dello stesso decreto: “Sono di spettanza della professione dei dottori in scienze agrarie la direzione e l'amministrazione di aziende agrarie; l'assistenza ai contratti agrari; il progetto, la condotta e la stima dei lavori per miglioramenti, trasformazioni e bonificamenti di tenute e imprese agrarie; i giudizi di accertamento di qualità, quantità e valore delle produzioni dell'agricoltura e delle industrie agrarie anche per gli effetti che hanno su di esse in ogni senso le operazioni della tecnica e delle azioni esteriori; i lavori relativi alla gestione, stima, funzioni peritali ed arbitramentali, relativi a fondi rustici, alle industrie rurali, quali la zootecnica, l'enotecnica, l'oleificio, il caseificio, il zuccherificio e simili, nonché i lavori e gli incarichi riguardanti, in generale, la coltivazione, il commercio e l’utilizzazione delle piante agrarie e dei loro prodotti.”
E’ evidente che il ruolo principale è connesso alla conduzione delle aziende, alla produzione agricola e zootecnica per esteso, come ai lavori di miglioramento fondiario intendendo così anche la progettazione di fabbricati ed opere connesse al buon esercizio dell’impresa agraria e poi tutta l’attività peritale ed estimativa.
Una specifica notazione la merita il Perito Forestale oggi Dottore Forestale, infatti con R.D. 22 ottobre 1931 n. 1512 viene istituito il corso quadriennale di laurea in Scienze Forestali che con R.D. 21 agosto 1933 n. 1592 lo ha reso titolo per accedere all’esame di Stato. Precedentemente con Legge 26 maggio 1932 n. 622 tutti coloro che avevano conseguito il diploma di Perito Forestale nel cessato Istituto Forestale di Vallombrosa gli veniva riconosciuto il titolo di Dottore in Scienze Forestali.
Tutto ciò è rimasto in vigore fino all’emanazione della legge 7 gennaio 1976 n. 3 che con le successive modifiche ed integrazioni ha regolamenta la professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale come la conosciamo oggi con ampie competenze in materia non solo agricolo-forestale ma anche territoriale ed ambientale esplodendo i contenuti del regio decreto del 1929 e definendo competenze professionali in ambito agronomico-forestale, chimico-biologico, economico-estimativo ed ingegneristico facendo di noi i professionisti per il territorio e l’ambiente. Equiparando, infine, le competenze di Dottori Agronomi e Dottori Forestali.
Oggi possiamo mettere le nostre ampie competenze professionali esercitate come liberi professionisti o come professionisti al servizio di imprese ed Enti Pubblici nei campi più volte richiamati dell’agricoltura, delle foreste, dell’ambiente e del territorio e che io sintetizzerei nell’espressione del paesaggio come ci dice la convenzione europea del paesaggio a cui noi vogliamo concretamente rifarci per rendere queste attività sostenibili sul piano ambientale, economico e sociale.