Il Testo unico delle foreste e filiere forestali: provvidenze per la coltivazione dei castagneti

di Alessandra Stefani
  • 14 January 2026

Introduzione
Il genere Castanea, ed in particolare la specie sativa (Miller) rappresenta una delle tipologie arboree decidue più diffusa in Europa (Conedera M., et al. 2016) ma è ritenuto non nativo del continente e diffuso artificialmente dall’uomo, grazie alle sue prodigiose caratteristiche, ovunque potesse vegetare, anche stentatamente, per le qualità delle sue produzioni. Legno e frutti, soprattutto, ma non solo. La sua coltivazione ha avuto un ruolo fondamentale per l'economia delle aree collinari e montane, dando vita ad una civiltà del castagno che ha dettato ritmi di vita e disegnato paesaggi straordinari. In Italia si è diffuso sia nelle Alpi sia negli Appennini, trattato a fustaia e a ceduo, sviluppando nel tempo un gran numero di varietà locali, che costituiscono anche un importante patrimonio genetico da non perdere a fronte di lunghi periodi di abbandono, anche a seguito di ondate epidemiche che hanno fatto temere per una sua scomparsa (Cryptonecrtia parasitica ( Murr) Barr, Phytophtora cambivora ( Petri) Buism, Dryocosmus kuriphilus.Yasumatsu) In molte realtà la soluzione di ceduare anche l'alto fusto, a prevalente destinazione frutticola, ha consentito di salvare i popolamenti di castagno, mentre operazioni di lotta biologica avviate dal Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, con la collaborazione con le Regioni, hanno consentito di contenere i danni con un successo che deve essere rimarcato come frutto della collaborazione tra Enti di ricerca, Ministero, Regioni, operatori. La tenacia degli operatori e l'attenzione delle Amministrazioni coinvolte hanno consentito di salvaguardare una parte delle produzioni da frutto a tal punto che l'Italia, secondo dati FAOSTAT 2023, è il secondo esportatore mondiale di prodotti a base di castagne sia per valore degli scambi sia per le quantità scambiate. Si tratta perlopiù di produzioni di piccole aziende localizzate prevalentemente in montagna e collina, con numeri costantemente in calo sia per superfici coinvolte sia per il numero di aziende (Castellotti T. et al., 2025). Le incertezze sui dati di superficie risultano comunque alte, poiché le metodologie di campionamento non consentono di distinguere i castagneti da frutto da altri tipi di frutteti e anche dai cedui misti che frequentemente si insediano nei castagneti non in attualità di coltura. (Bellini E., et alt. 2025). Ciò nondimeno il Centro di ricerca in economia agraria (CREA) ha potuto recentemente delineare alcuni dati relativi alle produzioni, ai numerosi riconoscimenti di Dop, Igp, alle 232 cultivar ammesse alla commercializzazione, benché siano ben 432 le cultivar riportate nell'Atlante dei fruttiferi autoctoni italiani, e il dato sulle produzioni, riallineatesi nel 2024 a quelle “precinipede”. (Crea, brochure “l'Italia in…. castagna”, 2025). Si stimano comunque almeno 50.000 ettari di castagneti da frutto in Italia, a fronte di una presenza di boschi di castagno che, secondo i dati raccolti da SINFor, riportano a circa 900.000 ettari i boschi di castagno in Italia. Si può quindi concordare con chi afferma, non solo per la coltura calabrese, che il settore “soffre di debolezze strutturali di lungo periodo, quali la piccola dimensione aziendale, la scarsa cura del castagneto, la mancanza di associazionismo e di valorizzazione del prodotto, problemi fitosanitari. Tuttavia, gli operatori del settore riconoscono le enormi potenzialità che il settore può dare al rilancio delle aree interne” (Castellotti T., 2025).
Il quadro legislativo attuale concernente i castagneti, con particolare riguardo alla castanicoltura da frutto, merita particolare approfondimento perché si sono compiuti notevoli passi affinché si rimuovessero alcuni ostacoli alle iniziative di ripristino di questo importante contributo al paesaggio e all'economia delle aree collinari e montane del nostro Paese. Il presente contributo riprende quanto relazionato in rappresentanza dell'Accademia dei Georgofili il 13 dicembre 2025 a Firenze in occasione dell’evento Castanea Expo che ha testimoniato l'accresciuto interesse per il settore e la sua vivacità, come testimoniato ad esempio dall'affermarsi della Rete dei castanicoltori dell’Associazione Slow Food, così come la nascita del Distretto castanicolo toscano. Tali azioni possono essere prese come esempi di ciò che si sta muovendo sia a livello pubblico sia a livello privato. La relazione non farà menzione di altri provvedimenti contenuti nel Decreto legislativo 34 del 2018 (di seguito TUFF) riguardanti ad esempio l'associazionismo forestale, gli accordi di foresta ed altro, essendo il tema delle opportunità per far fronte ai problemi legati alla polverizzazione ed alla frammentazione fondiaria argomento trasversale a tutto il settore forestale.  

Il Testo unico delle foreste e delle filiere forestali e i castagneti da frutto
Il Testo unico in materia di foreste e filiere forestali (D.lgs. 3 aprile 2018 n. 34) afferma che” La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future” (art.1, comma1). Tra le sue finalità’ l’art. 2 annovera quella di promuovere e tutelare l'economia forestale, l'economia montana e le rispettive filiere produttive, nonché lo sviluppo delle attività agrosilvopastorali attraverso la protezione ed il razionale utilizzo del suolo e di recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati, sostenendo lo sviluppo di forme di gestione associate delle proprietà forestali pubbliche e private (art 2, comma 1, lettera c). In attuazione dei principi e delle finalità, il TUFF presenta gli articoli 3,4, e 5 con una serie di definizioni che consentono di articolare con coerenza le disposizioni legislative nazionali e quelle regionali conseguenti nel rispetto dell'articolato rapporto Stato/Regioni indicato dalla Costituzione repubblicana. In particolare, si è rivelata “quanto mai opportuna la scelta operata dal Decreto legislativo 34/2018 di adottare una definizione giuridica di bosco valida su tutto il territorio nazionale per le materie di competenza esclusiva dello Stato, quali la tutela del paesaggio e la normativa penale in materia di incendi boschivi, riconoscendo alle regioni, per quanto di loro competenza, in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socioeconomiche, la possibilità di prevedere una definizione integrativa di bosco, dal suo articolo 3, comma 3, (omissis) definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco, di cui rispettivamente agli articoli 4 e 5 purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita” ( Ferrucci N., 2025).
Con riguardo alla peculiarità dei castagneti da frutto, l'articolo 5, comma 1, lett. b), esclude espressamente dalla definizione di bosco e dunque dalla sottoposizione alla normativa vincolistica discendente dall'articolo 142 del decreto legislativo 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) i castagneti da frutto in attualità di coltura, così come gli impianti di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate, i noccioleti. Inoltre, il medesimo comma estende tali esclusioni anche a castagneti da frutto e noccioleti oggetto di ripristino culturale. Il comma 2 del medesimo articolo 5 aggiunge altra disposizione; infatti, non vengono considerati bosco ( quindi si tratta di popolamenti non soggetti a vincolo paesaggistico) ma ai soli fini del ripristino delle attività agricole pastorali o del restauro delle preesistenti edificazioni senza aumenti di volumetria e superfici e senza edificazione di nuove costruzioni, le formazioni arboree associate o meno a quelle arbustive, originatesi da processi naturali e artificiali e insediatisi su superfici di qualsiasi natura e destinazione, anche a seguito di abbandono colturale, se riconosciute meritevoli di tutela e ripristino dal piano paesaggistico o nell'ambito di specifici accordi ex articolo 15 della legge 241 del 90. Un decreto attuativo, meglio specificato nel successivo paragrafo 3, stabilisce i criteri minimi nazionali per l'attuazione di questo secondo importante comma.
Il TUFF si occupa di castagneti anche in altri due articoli. L'articolo 7, comma 11 prevede che con un apposito Decreto ministeriale siano adottati i criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali preesistenti per le superfici di cui all'articolo 5, comma 2, ribadendone il contenuto. L'articolo 13 comma 3, invece, prevede che per tutelare il patrimonio forestale, i Centri nazionali per la biodiversità già esistenti e riconosciuti, gestiti dai Carabinieri forestali, possono essere affiancati da ulteriori Centri grazie al riconoscimento conseguente all’approvazione di un apposito Decreto emanato dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE)di concerto con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

Le Circolari esplicative e i Decreti attuativi 
Per rendere pienamente chiaro ed efficace il disposto dell'art. 5, comma 1, del Testo unico delle foreste, a fronte di numerose richieste di chiarimenti, il 22 marzo 2019 la Direzione generale dell'Economia montana e delle foreste ha emanato una circolare esplicativa, che è stata sostituita, con abrogazione della precedente, dalla successiva emanata l'8 Marzo 2023. La circolare consente di definire con precisione ciò che si intende per “castagneto da frutto in attualità di coltura”, escluso dalla definizione di bosco e dunque dal conseguente vincolo paesaggistico. Si parla infatti di popolamenti di castagno con densità tra le 30 e le 200 piante innestate per ettaro di superficie, soggetti a costanti pratiche colturali. Sono considerati inoltre allo stesso modo anche gli impianti costituiti con specie e ibridi di appartenenti al genere Castanea con densità superiore alle 150 piante ad ettaro allevate con moduli colturali intensivi, quali potature, irrigazioni ed altro.
I castagneti da frutto oggetto di ripristino colturale sono invece definiti come quelli che, per la sospensione delle cure colturali ,presentano l'invasione spontanea di vegetazione arbustiva e arborea, oppure i cedui a bassa densità, inferiore a 500 ceppaie per ettaro, derivanti verosimilmente dalla ceduazione di precedenti castagneti da frutto, che si intende recuperare alla produzione dietro la presentazione di un progetto agronomico in Regione (o Provincia autonoma) come da apposite disposizioni applicative regionali.
È evidente che in presenza di disposizioni normative regionali che vincolino invece i castagneti a bosco con norma specifica o disposizioni contenute nei piani paesaggistici, le disposizioni del TUFF e della circolare recedono.  Il suggerimento, in caso di volontà ed interesse regionale a riprendere la coltivazione dei castagneti da frutto abbandonati, non per interesse di tipo hobbistico, è che siano sempre possibili tra la Regione e le competenti Autorità paesaggistiche accordi ex articolo 15 della Legge 241 del 90 per individuare perimetri all'interno dei quali i ripristini della castanicoltura siano favoriti senza il ricorso ad autorizzazioni paesaggistiche caso per caso ,per operare la trasformazione da bosco a coltura agricola con piante ad alto fusto, compresi i relativi oneri compensativi di cui all'articolo 8 del TUFF. In proposito si rammenta che il Decreto ministeriale 7 ottobre 2020 n. 9219119 ha adottato le linee guida relative alla definizione di criteri minimi nazionali per l'esonero degli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco in altra qualità di coltura ex art. 8 del TUFF.  Si tratta di un elenco esaustivo, non ampliabile, concordato col Ministero della Cultura. Fatti salvi i criteri riguardanti i boschi di protezione diretta degli abitati di beni e infrastrutture strategiche e le aree identificate ai sensi dell'art. 5, comma 2 del TUFF, le Regioni possono escludere dagli obblighi di compensazione le trasformazioni di bosco se richieste da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice civile; Il Decreto contempla espressamente le trasformazioni volte alla conversione di boschi di castagno in castagneti da frutto, purché tale attività di coltivazione sia portata avanti per almeno 10 anni. L'esenzione vale per qualunque trasformazione che interessi una superficie forestale inferiore ai 1000 metri quadri.
Il decreto 12 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 dell'ottobre 2021, detta disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali ai sensi dell'articolo 7, comma 11 del TUFF, qualora si dimostri l’esistenza di tali attività prima dell’invasione di specie forestali, ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, comma 2, lett. a) del medesimo Decreto. Si tratta dunque delle aree escluse dalla definizione di bosco e dal conseguente vincolo paesaggistico ai fini del ripristino delle attività agricole e pastorali preesistenti. E dunque la fattispecie riguarda anche alla riattivazione di castagneti da frutto. Tali aree devono essere individuate nel piano paesaggistico o nell'ambito di specifici accordi di collaborazione di cui all'articolo 15 della legge 241 del 90 tra le articolazioni periferiche del ministero della Cultura e le competenti Autorità regionali. In assenza di tali strumenti, la disposizione può valere per superfici non superiori ai tre ettari, se sono accertate le preesistenti attività agropastorali. L’accertamento può avvenire attraverso i documenti specificati dall'articolo 3, comma 1, lettere a-h), del Decreto, quali ad esempio foto aeree antecedenti al 1990, a partire dai voli Gai del 1954, Decreti ministeriali, indagini storico ambientali, eccetera. Sono escluse da tale possibilità le superfici afferenti alla rete Natura 2000, i boschi di protezione diretta, le aree forestali tutelate ex art. 136 del D legislativo 42 del 2004 nonché i rimboschimenti effettuati a titolo di compensazione ex art. 8 del TUFF.
Infine, il 31 marzo 2022 è stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2022 il decreto del Mase di concerto con il Masaf in merito all'individuazione dei Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale. Grazie a tale dispositivo sono riconosciuti come centri per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale il Centro regionale di Castanicoltura del Piemonte e il Castagneto didattico sperimentale di Granaglione, in provincia di Bologna. L'articolo 3 individua gli obblighi cui i Centri sono sottoposti, tra cui la redazione di una relazione annuale sulle principali attività di conservazione svolte e sulla consistenza del materiale genetico forestale disponibile in situ ed ex situ per zone omogenee dal punto di vista ecologico e per le specie e provenienze forestali di pertinenza.

Le previsioni della strategia forestale nazionale
La Strategia forestale nazionale, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2022, è un documento previsto dall'art. 6 del Testo unico delle foreste e filiere forestali, adottato con validità ventennale per portare l'Italia ad avere foreste estese e ricche di biodiversità, capaci di contribuire alle azioni di mitigazione e adattamento alla crisi climatica, offrendo benefici ecologici, sociali ed economici per le comunità rurali e montane, per i cittadini di oggi e per le prossime generazioni. La Strategia si articola in tre obiettivi principali, ciascuno dei quali declinato per azioni e sotto azioni. A questo articolato quadro si aggiungono 10 azioni specifiche e 5 azioni strumentali. La Strategia si occupa anche di castagneti da frutto in maniera esplicita, in particolare grazie all'azione a punto A.4.3 d), quando prevede di conservare e migliorare la diversità e la complessità ecologica, strutturale e funzionale, ma anche biogeografica e paesaggistica dei boschi italiani. Il mantenimento del recupero dei castagneti da frutto e la castanicoltura tradizionale costituisce un obiettivo riconosciuto come strategico per contribuire a costruire e mantenere il paesaggio rurale e l'economia dei territori collinari montani. L'Azione specifica 9 si occupa inoltre di agroselvicoltura, prima di tutto dandone una definizione: “una consociazione nella medesima unità di gestione tra specie arboree, specie arbustive, colture agrarie con eventuali presenze di animali”. Viene previsto che tale forma di coltivazione debba essere oggetto di una particolare politica di valorizzazione per gli elevati valori ambientali, economici e culturali e paesaggistici che riveste. All'agroselvicoltura afferiscono certamente anche i castagneti da frutto, oltre che la sughericoltura espressamente citata. La sottoazione specifica 9.1 si propone di incrementare nel medio periodo le superfici degli impianti, anche costituendo una rete di aziende e siti dimostrativi dove siano applicate pratiche agroforestali tradizionali ed innovative. Si propone altresì di promuovere l'informazione per condividere le conoscenze acquisite su base scientifica con tutti gli attori delle filiere agricole, zootecniche e forestali, compresi i consumatori e le loro associazioni.

Conclusioni 
Il Testo unico delle foreste e delle filiere forestali, insieme ai Decreti attuativi ed alla circolare esplicativa, ha delineato un quadro giuridico coerente e favorevole alla ripresa delle attività economiche sostenibili per le aree collinari e montane dell’Italia alpina ed appenninica, tra le quali è certamente compresa la castanicoltura da frutto, elemento caratteristico del paesaggio rurale nazionale e  fonte di reddito un tempo importantissima ma che può ritornare ad essere tale sia ripristinando antiche aree coltivate sia avviandone di nuove. Molte sono le iniziative che localmente stanno prendendo piede e fervono alcune iniziative regionali per il maggiore coordinamento delle realtà locali, quale la creazione del distretto castanicolo operato dalla Regione Toscana. Uncem ha pubblicato nel dicembre 2025 un “Masterplan castagno”, identificando alcune linee strategiche per il rilancio di una castanicoltura moderna ed innovativa a fianco, e non in competizione, con la coltivazione tradizionale. Il 2027 vedrà l'Italia, in particolare la Regione Piemonte con il territorio cuneese, ospitare dal 16 al 18 giugno l'ottava edizione del Simposio internazionale del castagno. Sarebbe certamente auspicabile che per in tale occasione l’Italia potesse presentare  il nuovo Piano di settore castagno, da tempo invocato come necessario dagli operatori, perché  si dia finalmente coerenza e certezza alle iniziative per il definitivo rilancio della castanicoltura nazionale ad opera il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e delle Regioni, nel quadro normativo che il Testo unico delle foreste ha espressamente costruito per agevolarne l’affermazione.

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