Balsamico non è una denominazione generica

di Giovanni Ballarini
  • 27 April 2016
L’Aceto Balsamico di Modena dal 2009 é inserito nell’elenco dei prodotti DOP e IGP dell’Unione Europea (Regolamento CE n. 583/09) con una produzione annuale di oltre novanta milioni di litri, per oltre il novanta per cento esportata in centoventi paesi e un fatturato superiore ai seicento milioni di Euro.
Un vanto, un successo italiano e una notorietà che ha stimolato un mercato parallelo di prodotti falsi, imitativi e evocativi, in Italia e all’estero, che usano il termine di balsamico e aceto balsamico (e anche storpiature similari, come Aceto Balzamico, con una la zeta al posto dell’esse) per condimenti i più diversi e che ben poco o nulla hanno a che fare con la tipicità e i livelli di qualità  dei  prodotti  originari.
Nella difesa della denominazione dei termini balsamico e aceto balsamico si muove il Consorzio di Tutela dell’Aceto Balsamico di Modena e importanti sono le sentenze emesse in Germania dai Tribunali di Colonia e di Mannheim secondo i quali le diciture di balsamico e di aceto balsamiche non sono denominazioni generiche e che i prodotti che utilizzano il termine balsamico in etichetta sono da considerare evocative dell’IGP e quindi vietati all’interno della Unione Europea. In questo modo il consumatore é indotto ad abbinare il prodotto evocativo a quello originale, creando in questo modo un effetto vietato dalla norma comunitaria.
Un successo che costituisce un importante passo nella difesa dei nostri prodotti tipici, come l’Aceto Balsamico di Modena, anche in relazione alla difesa dei marchi in una commercializzazione extracomunitaria.