Catasto, meno caro il ravvedimento operoso

di Luciano Boanini
  • 23 December 2015
Dal 1° ottobre scorso anche le procedure di accatastamento godono in pieno delle nuove più favorevoli norme per il ravvedimento operoso. Lo spiega bene la circolare prot. 123479/2015 della Direzione centrale Catasto e Cartografia dell’agenzia delle Entrate Settore Territorio (vedi sito internet dell’Agenzia).
Questa nuova agevolazione è importante per il settore agricolo in quanto attraverso il ravvedimento operoso è possibile inviare modelli DOCFA (catasto fabbricati) e modelli Pregeo (catasto terreni) anche in ritardo rispetto alle scadenze di legge per la variazione dell’accampionamento dei fabbricati e dei terreni godendo di riduzioni che vanno da 1/6 fino ad 1/10 delle sanzioni edittali previste.
Infatti la L. 190/2014 art. 1 co. 637 lettera b) ha profondamente modificato il ravvedimento operoso introducendo termini più ampi a favore del contribuente per potersi “ravvedere” beneficiando di sconti progressivi sulle sanzioni.
Per altro per quanto riguarda gli adempimenti Docfa a nostro avviso (confermato dall’Agenzia) la sanzione per le violazioni delle pratiche che dovevano essere presentate prima del 30/6/2011 sono applicabili in misura ridotta di € 258 e pertanto sanabili con 1/6 pari a € 43.
È opportuno ricordare che l’Agenzia ha aggiornato la procedura di accettazione delle pratiche sia in via telematica tramite Sister sia per i casi previsti presso gli sportelli dell’Agenzia in conformità alla circolare della Direzione Centrale Catasto e Cartografia (Prot. 122760/2015) dove si trova l’allegato tecnico. È quindi opportuno che i lettori facciano un attento esame, ricorrendo al loro tecnico di fiducia, dell’esatta situazione catastale (anche in riferimento alla ruralità degli edifici) e presentino gli adempimenti catastali sfruttando le norme agevolate suddette.
In particolare dai dati dell’osservatorio delle Entrate risulterebbe che, soprattutto in alcune aree del Paese, non si sono ancora accampionati fabbricati rurali o non si è provveduto alle opportune pratiche nei casi di costituzione di nuovi immobili avvenuta per edificazione urbana o per una variazione nello stato degli immobili urbani, che influisce sul classamento o sulla consistenza (frazionamento, cambio di destinazione, ecc.), nonché dichiarazione con autocertificazione della ruralità dei fabbricati. La dichiarazione avviene presentando all’Agenzia un atto di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico abilitato (architetti, dottori agronomi e forestali, geometri, ingegneri, periti agrari e periti edili).

Da: Terra e Vita, 13/11/2015