In vigore il nuovo Regolamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale

  • 26 June 2019
Il 22 giugno è entrato in vigore il decreto 1° marzo 2019 n. 46 recante il il Regolamento degli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento, ai sensi dell’articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152
Il provvedimento, tanto atteso da ben 22 anni, disciplina gli interventi di tutela ambientale sulle aree agricole e di allevamento. Sette gli articoli e 5 gli allegati che definiscono le procedure da seguire per caratterizzare le aree.
La bonifica delle aree agricole ha una procedura più snella e ha l’obiettivo di preservare la risorsa suolo nella sua interezza, tuttavia segue la logica degli interventi di settore. Le Csc (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) indicano i livelli di contaminazione dei suoli superati i quali occorre caratterizzare l’area ed eseguire un’analisi di rischio-sito specifica per il calcolo delle concentrazioni soglie di rischio (Csr). Se i livelli Crs sono superati occorre procedere alla bonifica dell’area; però, poiché il suolo va restituito all’uso agricolo gli interventi devono essere il più possibile “soft” e rimozione, trasporto, scavo e lavaggio sono tecniche residuali.
Il regolamento definisce l’area agricola come <porzione di territorio destinata alle produzioni agroalimentari, cioè quelle attività di coltura agraria, pascolo e allevamento per la produzione di alimenti destinati al consumo umano o all’alimentazione di animali per il consumo umano>.
La caratterizzazione dell’area va effettuata <al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminarla>. Il che avviene quando, superati i valori di Csc, si è in attesa di caratterizzazione e analisi del rischio sanitario per vedere se si sono superate le Csr. Solo allora il responsabile dell’inquinamento pone in essere le misure di prevenzione e messa in sicurezza e ne dà comunicazione agli enti competenti (regione, provincia, comune, ARPA, ASL e, se l’area è un sito di bonifica nazionale (Sin) anche al Ministero dell’Ambiente. Se dopo la caratterizzazione, e Csc non sono superate, dopo 90 giorni il procedimento è concluso.
Nelle more di valutazione del rischio l’ASL stabilisce misure che garantiscano la sicurezza alimentare ed effettua opportuni controlli sui prodotti in relazione ai parametri per i quali si è avuto il superamento delle Csc.
Anche per le aree agricole si pone il problema del proprietario incolpevole, perché il responsabile dell’inquinamento non è sempre reperibile. In tal caso il decreto dispone che il proprietario o il gestore dell’area che rilevi il superamento delle Csc deve comunicarlo a tutte le amministrazioni indicate e attuare le misure di prevenzione.


da: Il Sole 24 Ore, 14/6/2019